Il pagamento dei sacchetti di plastica biodegradabili “leggeri e ultraleggeri” dal 1° gennaio 2018.
Dal 1° gennaio 2018 i sacchetti leggeri e ultraleggeri (spessore fino a 50 micron) usati, nei supermercati e nei piccoli negozi, per imbustare frutta e verdura sono sostituiti dagli shopper biodegradabili e compostabili e sono a pagamento.
L’obbligo di pagare tali sacchetti è accompagnato dal divieto di riutilizzo delle buste poichè, per ragioni di carattere igienico, è vietato portare da casa i sacchetti da utilizzare all’interno del negozio per imbustare alimenti sfusi (frutta, verdura, carne, pesce, prodotti di gastronomia e panetteria).
Analizziamo ora la genesi di tale provvedimento.
L’obbligo di pagamento di tali sacchetti è stato inserito nel cosiddetto “DL Mezzogiorno” 20 giugno 2017 n. 91 “Disposizioni di attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/Ce per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d’infrazione n. 2017/0127” convertito in Legge 3 agosto 2017 n.123. Tale norma, con quanto previsto nell’articolo 9-bis, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) introducendo l’art 226 ter “Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero” che prevede quanto segue:
1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 , una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata Uni En 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
….(omissis)
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite
Pertanto, al fine di ridurre la commercializzazione delle buste in plastica ultraleggere, dal 1° gennaio 2018 possono essere distribuite solo quelle biodegradabili compostabili e la loro distribuzione non può essere gratuita, da qui il loro pagamento.
Quindi tutto ciò ha origine dal recepimento – con il DL “Mezzogiorno” – della Direttiva Europea 2015/70 del 29 aprile 2015, necessario per togliere la procedura d’infrazione in atto nei confronti dell’Italia che non aveva ancora attuato quanto previsto sull’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
La Direttiva 2015/70 – che ha modificato la Direttiva 94/62/CE “Imballaggi” – recita infatti:
“Al fine di favorire livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo medio di borse di plastica in materiale leggero, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per diminuire in modo significativo l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell’Unione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Tale Direttiva ha introdotto nell’art. 4 della Direttiva 94/62/CE il seguente comma 1-bis:
1-bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l’introduzione di strumenti economici nonché́ restrizioni alla commercializzazione in deroga all’articolo 18, purché́ dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.
Tali misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà̀ di compostabilità, della loro durata o dell’uso specifico previsto.
E’ opportuno ricordare che la Legge 11 agosto 2014, n. 116 (di conversione del Dl 91/2014) aveva dato il via – già a partire dal 21 agosto 2014 – alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 2, comma 4 del D.L. 2/2012 per chi commercializzava sacchi per l’asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non biodegradabili e compostabili (cioè non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002).
Nella gestione dei rifiuti vige una gerarchia – fissata dalla direttiva Europea la 2008/98 nota come Direttiva Rifiuti – che pone al primo posto come azione prioritaria la Prevenzione, segue il Riciclo/Recupero di materia (lo smaltimento è la fase residuale). Pertanto, nell’ottica di contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti e privilegiare il riuso, è assolutamente necessario trovare le soluzioni normative adeguate per permettere l’uso di sacchetti riutilizzabili (ad esempio le retine) nella vendita di frutta e verdura.
Solo seguendo tale strada si persegue quanto previsto gerarchicamente dalla normativa poiché si riduce anche l’uso dei sacchetti di plastica compostabili “a perdere” – destinati a diventare rifiuti seppur riciclabili – diminuendo contestualmente i relativi costi a carico dei consumatori.
Ing. Francesco Sicilia
Roma, 3 gennaio 2018
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